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Determinare la sanzione pecuniaria per interventi edilizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, art. 37, comma 1

Descrizione

Determinare la sanzione pecuniaria per interventi edilizi ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, art. 37, comma 1

Gli interventi e le opere di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, realizzati in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032,00 €.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria:

La sanzione non equivale ad una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.

Restano fatti salvi i profili di regolarità previsti dalle rispettive norme speciali e di settore (Paesaggistica, antisismica, ecc).

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